Atto di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata: iscrizione nel registro delle imprese a cura dei commercialisti (art. 36 c. 1 bis legge 133/2008) tramite la firma digitale
Riassunto delle disposizioni operative regionali per il trasferiemnto di quote societarie a cura del Commercialista con l'utilizzo della firma digitale
(Art. 36 comma 1 bis legge 133/08 e suo coordinamento con le disposizioni vigenti.)
La disposizione individua nei 'commercialisti' i professionisti abilitati a trasmettere agli uffici del registro delle imprese gli atti di trasferimento di partecipazioni in società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale. La nuova disposizione prevede, più esattamente, che:
"L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del Codice Civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340 (...).
In proposito va ricordato che l'art. 31, comma 2 quater, della legge 340/00 dispone quanto segue:
"Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società".
Inoltre va anche tenuto presente che l'art. 78 del d. lgs 139/05 prevede che, a decorrere dall'1 gennaio 2008, i richiami agli 'iscritti negli albi dei dottori commercialisti' o i richiami agli 'iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali' contenuti nelle disposizioni vigenti si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A 'Commercialisti' dell'Albo.
In seguito a questa novità normativa - ed a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate - l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti di trasferimento di quote di s.r.l. firmati digitalmente può essere chiesta solo dagli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in quanto incaricati dalle parti contrattuali.
Nessun altro professionista è legittimato alla presentazione dell'istanza (1)
Atto digitale sottoscritto dalle parti.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni in s.r.l. deve essere in formato digitale ab origine e deve essere sottoscritto dalle parti con la loro 'firma digitale' (valida) dopo essere stato convertito in file con estensione .pdf/A (2).
L'atto deve infatti essere predisposto nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali (3) .
Non sono ammesse procedure di digitalizzazione di 'secondo grado' (esempio: atto di trasferimento di quote redatto su carta, firmato manualmente, poi acquisito a mezzo scanner e infine sottoscritto digitalmente dalle parti). Questi procedimenti determinano infatti la creazione di una copia digitale (semplice) dell'atto di trasferimento e non rispettano il disposto dell'art. 11, comma 4, del d.p.r. 581/95, che impone la presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'atto in originale, quando non si tratti, come in questo caso, di atto notarile.
Si ritiene che l'atto di trasferimento, a titolo oneroso, possa avere ad oggetto: il diritto di proprietà, l'usufrutto, la nuda proprietà e il pegno.
Validazione o marcatura temporale.
Al fine di attribuire data certa all'atto, il contratto di trasferimento deve contenere la cosiddetta 'validazione temporale'. Mediante il software di firma digitale va cioè applicata sul documento la 'marca temporale' (es. il programma DIKE, prevede l'opzione 'firma e marca' nell'ambito dei comandi resi disponibili dopo aver selezionando la voce 'Modifica').
La marca temporale deve essere apposta dopo l'ultima sottoscrizione digitale del documento (che deve recare, come si è detto, la firma digitale del cedente e del cessionario) (4). La prima firma digitale deve essere apposta al file in formato .pdf/A: in tal modo si genera il file, con estensione 'p7m', su cui devono essere applicate tutte le altre sottoscrizioni digitali. Questo documento digitale deve quindi essere marcato temporalmente: dopo tale operazione il file acquisisce l'estensione 'm7m' e non può più essere sottoscritto (5).
Va tenuto presente che l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del direttore dell'1 aprile 2009, ha previsto che l'atto digitale da presentare all'Agenzia per la 'registrazione fiscale' on line riporti anche la firma digitale del commercialista incaricato.
Conferimento dell'incarico al 'commercialista' e controlli da compiere.
Le parti contrattuali non possono chiedere l'iscrizione dell'atto di trasferimento al registro delle imprese. L'adempimento deve essere svolto da un 'commercialista', ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, concordemente 'incaricato' dal cedente e dal cessionario.
Il 'commercialista incaricato' dell'invio telematico all'Ufficio del Registro delle Imprese è pertanto 'obbligato' alla presentazione della domanda di iscrizione, che deve essere da lui sottoscritta digitalmente; deve quindi provvedere alla trasmissione in via telematica entro trenta giorni dalla data dell'atto (6) .
L'incarico attribuito dalle parti deve essere documentato mediante autocertificazione, resa nel Modello Note (allegato al mod. S6) che attesti, inoltre, la qualifica posseduta (cioè l'iscrizione nella sezione A dell'Albo) e l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione.
In considerazione delle funzioni svolte, quale 'intermediario obbligato' all'invio, il commercialista deve verificare come disposto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (si veda anche la circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008):
a) identità e capacità di agire delle parti;
b) nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche i relativi poteri di rappresentanza;
c) la legittimazione a disporre della partecipazione oggetto del trasferimento, avendo anche riguardo all'eventuale esistenza di regimi di comunione dei beni;
d) la non contrarietà dell'atto al buon costume e all'ordine pubblico;
e) le clausole statuarie che contengono previsioni con cui si esclude la trasferibilità delle quote, ovvero diritti di prelazione ovvero clausole di gradimento;
f) le clausole statutarie che pongono condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte;
g) la congruenza formale tra l'ammontare della partecipazione, indicata in atto, e la corrispondente notizia riportata nel registro delle imprese.
Va tenuto presente che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 16 c. 12 quater e ss. legge n. 2/2009 ha accresciuto il ruolo pubblicitario del registro delle imprese. Ciò aumenta l'importanza delle attività sopra ricordate, in particolare i controlli evidenziati al punto e). Per tale motivo, il commercialista deve autodichiarare, nel Modello Note, di aver compiuto tali verifiche (7).
Come già ricordato, la domanda di iscrizione (modello S6) deve essere sottoscritta dal commercialista con la propria firma digitale (in corso di validità). Se il dispositivo di firma riporta la qualifica di 'commercialista' iscritto all'Ordine (cosiddetta firma di ruolo, rilasciata sulla base di convenzioni con l'Ordine nazionale o gli Ordini provinciali), è necessario autodichiarare il solo conferimento dell'incarico.
Imposta di registro.
L'atto digitale di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. è soggetto ad imposta di registro, che deve essere assolta, secondo le disposizioni fornite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'1 aprile 2009, con modalità on line (8).
Va tenuto presente che l'art. 65 del d.p.r. 131/86 vieta all'Ufficio del Registro delle Imprese di ricevere atti, soggetti ad imposta di registro, che non siano stati sottoposti a registrazione fiscale: pertanto il mancato rispetto di tale condizione determina il rifiuto/annullamento della domanda di iscrizione.
La richiesta di registrazione fiscale viene compilata con modalità informatiche utilizzando il software "Cessione Quote societarie" (versione 4.6.4 o successive), scaricabile gratuitamente dalla sezione software del sito web del servizio telematico Entratel.
La richiesta va presentata secondo le modalità dettagliatamente illustrate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'1 aprile 2009 e dalla circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Al termine della registrazione Entratel restituisce un file digitale in formato ".rel.p7m". Questo file contiene al suo interno l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marca temporale nonché gli estremi di registrazione dell'atto stesso.
Il file con tale estensione è leggibile dal sistema informatico delle camere di commercio dal 16 luglio 2009 in poi (9). Inoltre, per allegare tale file alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese (mod. S6) è necessario utilizzare il software Fedra 6.1.5 (o software equivalenti).
Autocertificazione del commercialista incaricato
Come sopra ricordato, il commercialista deve inserire nel Modello Note una dichiarazione che attesti innanzitutto la propria qualifica e l'incarico ricevuto dalle parti.
In seguito alle novità normative introdotte dall'art. 16 c. 12 quater e ss. della legge n. 2/2009 - e al particolare rilievo assunto dalla pubblicità dell'atto nel registro delle imprese - è necessario che nella domanda di iscrizione sia documentato il rispetto delle eventuali clausole statutarie che escludono la trasferibilità delle quote o che prevedono diritti di prelazione o gradimento.
L'autocertificazione va pertanto resa secondo il seguente modello:
"II sottoscritto Dott./Rag. ........................... , nato a ................ il ..............., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00,
dichiara
1) di essere iscritto nella Sezione A 'Commercialisti' dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di ...................... al numero............
2) di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti
3) di aver verificato il rispetto delle disposizioni statutarie relative alle clausole di prelazione o gradimento nonché l'assenza di clausole statutarie di intrasferibilità delle quote
Uso di Fedra 6.1.5 o software equivalenti e indicazione del domicilio delle parti e del versamento della quota
L'entrata in vigore dell'art. 16 comma 12 quater e ss. della legge n. 2/2009 ha eliminato, per le società a responsabilità limitata e per i consorzi a responsabilità limitata, l'obbligo di tenuta del libro dei soci. In seguito a tale disposizione, al nuovo art. 2479 bis c. 1 (che prevede l'iscrizione del domicilio del socio nel registro delle imprese) e all'integrazione, che ne è derivata, delle risultanze del registro delle imprese con le informazioni contenute nel libro dei soci (v. art. 16 c. 12 undecies), è oggi necessario che la domanda di iscrizione del trasferimento della quota di srl riporti anche la notizia del domicilio dell'alienante e dell'acquirente nonché il versamento (totale o parziale) della quota trasferita.
A questo proposito si segnala che la domanda di iscrizione al registro delle imprese dell'atto di trasferimento va predisposta con Fedra 6.1.5 (o software equivalenti): questa release permette infatti l'inserimento di tali informazioni negli appositi campi digitali del mod. S6 nonché l'allegazione del file rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesta il pagamento dell'imposta di registro effettuata on line.
Composizione della pratica da trasmettere all'ufficio del Registro delle Imprese.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata con modalità telematica mediante la compilazione del mod. S6. Nel modello S6 vanno indicati, in particolare, oltre alle informazioni relative al cedente e al cessionario, gli estremi dell'atto di cessione (cioè la data dell'atto, coincidente con la data della 'marcatura temporale', ed i dati della registrazione fiscale). Nel campo relativo alla 'forma' dell'atto deve essere selezionata la voce 'S' (forma scritta).
La pratica digitale si compone quindi, in definitiva, di un mod. S6 (Fedra 6.1.5) compilato regolarmente - in particolare con riferimento alle informazioni del domicilio del precedente e del nuovo socio e del versamento, totale o parziale, della quota trasferita - sottoscritto digitalmente dal commercialista e recante il codice-atto 'A18', cui vanno allegati (10):
1) il file con estensione ".rel.p7m." rilasciato dall'Agenzia delle Entrate contenente l'atto digitale di trasferimento della partecipazione, la ricevuta rilasciata dall'Agenzia nonché gli estremi di registrazione fiscale;
2) il 'Modello Note' con l'autodichiarazione, sopra ricordata, resa dal commercialista che provvede all'invio telematico. L'autodichiarazione documenta l'incarico ricevuto, l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione e il controllo del rispetto delle clausole statutarie che prevedono limiti alla circolazione delle quote.
I diritti di segreteria per la pratica digitale ammontano ad Euro 90,00. La domanda di iscrizione è soggetta ad imposta di bollo (Euro 65,00): l'importo è prelevato al momento della protocollazione.
Consulta dei Conservatori della Lombardia
Milano, 30 gennaio 2009
ATTENZIONE (in caso di richiesta di iscrizione presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia).
L'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia richiede l'autonomo invio di un mod. S2 + Intercalare S (nel mod. S2 vanno indicati gli estremi del protocollo del mod. S6 cui è funzionalmente abbinato). L'intercalare S deve riportare tutti i soci (tra cui il neo-acquirente della quota), il loro domicilio e il versamento totale o parziale delle quote di partecipazione . Il mod. S2, se contestuale al mod. S6 e trasmesso dal professionista, non è soggetto ad imposta di bollo e al diritto di segreteria (11). L'invio del mod. S2 + Intercalare S non è richiesto alle società con più di n. 10 soci che seguono altra procedura (12).
Note:
(1) La legittimazione dei soli professionisti iscritti nella sezione 'A' dell'albo è stata confermata di recente anche dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 (ribadendo sul punto l'indicazione fornita con la precedente circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008).
(2) Questo formato digitale - obbligatorio per tutti gli atti da depositare o iscrivere al registro delle imprese ai sensi del dpcm 10 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2008 - può essere generato da diversi strumenti software (esempio: Adobe Acrobat professional versione 9) alcuni dei quali anche gratuiti (esempio Openoffice Org, versione 2.4 e successive). Per quanto riguarda la conversione del file in formato .pdf/A (utilizzando la suite OpenOffice Org; a partire dalla versione 2.4), si può procedere dal menù 'File/Esporta nel formato .pdf'; va valorizzato il check ".pdf/A-1" e va quindi selezionata la voce 'esporta' (su tutto ciò v. anche l'allegato tecnico, che illustra in dettaglio le operazioni da compiere).
(3) Si veda sul punto l'art. 3, comma 3 del d.p.c.m. 13 gennaio 2004 (v. anche la nota Unioncamere n. 14.280 del 22 settembre 2008), nonché l'art. 6 del dpcm 10 dicembre 2008.
(4) Le 'marche temporali' vanno previamente acquistate on line presso i siti internet delle aziende specializzate nella fornitura di questo genere di servizi.
(5) Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate la marca temporale dovrà essere applicata sul documento in modalità separata (file .tsr) e cioè non accorpata in unico testo (file unico .m7m). La marca temporale associata al documento rimane invece la modalità richiesta dal registro imprese per la gestione corretta delle istanze. L'apposizione della marca temporale in modalità separata si può ottenere utilizzando Dikepro. Con il programma gratuito Dike è invece possibile, partendo da un documento firmato (file unico .p7m), apporre la marca in modalità associata (.m7m), e ciò sia all'origine oppure in un secondo momento, tramite la funzione Strumenti/Associa marca ad un documento. Successivamente è possibile utilizzare l'opzione "Separa marca da documento" della voce Strumenti, infine dividere il documento firmato (.p7m) dalla marca temporale (.tsr) in due file distinti.
(6) La data dell'atto è documentata dalla 'marca temporale'. Il mancato rispetto del termine comporta, per il professionista e per le parti, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.
(7) In alternativa a tale dichiarazione è possibile allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'amministratore (v. allegato mod. 'dich. 1') che attesti il rispetto delle clausole statutarie sopra indicate. La CCIAA di Brescia richiede entrambe le dichiarazioni (sul punto si rimanda alle informazioni fornite dal sito internet della CCIAA di Brescia http://www.bs.camcom.it/).
(8) Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'1 aprile 2009, prot. n. 42914/2009 (pubblicato sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/) prevede che sino al 15 luglio 2009 - e anche dopo tale data in caso di malfunzionamento del servizio Entratel - siano utilizzabili le modalità di assolvimento transitorie previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17 ottobre 2008). In questo caso l'Agenzia delle Entrate richiede, in particolare, che: i) la domanda di registrazione fiscale sia presentata con il modello "69", cui va allegato il supporto di memorizzazione dell'atto firmato digitalmente dai contraenti nonché un ulteriore esemplare in formato cartaceo dell'atto di trasferimento; ii) le parti alleghino la prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Sull'esemplare in formato cartaceo l'Agenzia pone la propria dichiarazione che attesta il versamento del tributo. In questo caso agli uffici del registro delle imprese deve pertanto essere presentato non solo l'atto in formato digitale (con estensione '.m7m') ma anche la copia ottica di tale versione cartacea contenente l'attestazione di pagamento dell'imposta apposta dall'Agenzia delle Entrate.
(9) La registrazione fiscale on line dell'atto di trasferimento di quote di srl è obbligatoria dal 16 luglio 2009. In precedenza, in seguito all'impossibilità tecnica sopra ricordata, la registrazione fiscale on line era facoltativa e doveva essere documentata agli uffici del registro delle imprese allegando alla domanda di iscrizione sia l'atto digitale in formato '.pdf.m7m', sia la ricevuta di registrazione in formato '.txt'estraendola dal file 'nomefile.rcc' rilasciato da Entratel (le istruzioni operative sono dettagliatamente fornite dalla circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, in particolare v. anche nota 53 della circolare).
(10) Se non è possibile ottenere la registrazione fiscale on line a causa di malfunzionamenti di Entratel - e, più in generale, per le registrazioni fiscali effettuate con modalità non telematica sino al 15 luglio 2009 - al mod. S6 vanno allegati: 1) il file contenente l'atto digitale di trasferimento (in formato .pdf/A), firmato digitalmente dalle parti e recante la marcatura temporale (il file digitale dell'atto deve contenere cioè la marca temporale; è indifferente che il file sia firmato digitalmente, o meno, dal commercialista incaricato); 2) la scansione ottica della copia cartacea dell'atto di trasferimento rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e riportante gli estremi di registrazione fiscale; 3) il 'Modello Note' recante l'autodichiarazione, ricordata nel testo e resa dal commercialista che provvede all'invio telematico. L'autodichiarazione documenta l'incarico ricevuto, l'assenza di provvedimenti disciplinari che impediscano l'esercizio della professione e il rispetto delle clausole statutarie che prevedono limiti alla circolazione delle quote (v. sopra, par. 1.6.).
(11) Il modello non è richiesto dalle altre camere di commercio. L'invio del mod. S2 + Intercalare S assicura l'immediato aggiornamento delle visure degli assetti proprietari e permette la certificazione della compagine sociale in base all'atto di trasferimento di quote di cui viene chiesta l'iscrizione.
(12) Per quanto non indicato nelle presenti istruzioni, la Camera di Commercio di Brescia si adegua allo specifico prontuario "Trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata presentati dai dottori commercialisti ed esperti contabili - Istruzioni interne per l'Ufficio del Registro delle Imprese di Brescia - IV edizione" e alla nota interna n. 20c "Dal libro soci alla pubblicità del registro delle imprese", versione 04.
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