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Vai alle sezioneEvoluzione del processo amministrativo digitale
Ecco cosa cambia con la Legge 114/2014
Chiunque in Italia abbia avuto a che fare con il mondo del diritto e della giustizia, anche solo di sfuggita, non può non riconoscere il ruolo che in questo ambito giochi il potere della carta, al quale talvolta capita di arrendersi. Documenti, fogli e “scartoffie” sono delizia quotidiana di avvocati, giudici e cancellieri, nonché saltuaria croce dei normali cittadini. Qualcosa, però, sta cambiando. Come nessuno avrebbe potuto prevedere, in Italia è ormai un dato di fatto l’esistenza di un processo amministrativo digitale, ossia un procedimento ove tutti gli atti, i documenti, le decisioni sono fornite e notificate per via informatica e la loro autenticità é garantita dalla firma elettronica dei diversi protagonisti del procedimento.
Inizialmente, il Decreto Legge 90/2014 aveva previsto tale procedimento come una possibilità: “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale”. Quindi cartaceo o digitale era una libera scelta. Ma come è noto un Decreto Legge è un atto normativo emanato dal Governo che ha un valore provvisorio di soli 60 giorni, a meno che il Parlamento non lo converta in legge così com’è o apportandovi eventuali modifiche. E così è stato per il Decreto Legge 90/2014, il quale, l’11 agosto 2014, è stato convertito con la Legge 114/2014, in seno al dibattito istituzionale dedicato alla riforma PA.
In sede di conversione il Parlamento ha apportato una sostanziale modifica al sistema di digitalizzazione del processo amministrativo. Adesso “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti SONO sottoscritti con firma digitale.” Essa è dunque necessaria, tanto per gli uffici giudiziari, quanto per gli avvocati, per tutti i passaggi del procedimento amministrativo, alla stregua di ciò che, in realtà più modestamente, accade per il processo civile digitale.
Il termine per procurarsela è il 1° gennaio 2015, termine perentorio pur se brevissimo, soprattutto considerando il fatto che la riforma della pubblica amministrazione, in quanto a processo digitale, ha voluto essere tanto radicale da non permettere nessun documento cartaceo, nemmeno per l’instaurazione del procedimento, come invece accade nel civile. Di conseguenza, anche l’atto introduttivo del ricorso dovrà essere notificato per via telematica, e secondo una scansione di termini diversa dal procedimento cartaceo. Questo ha una ricaduta, come è immaginabile, su diversi aspetti concreti dei procedimenti, e per ciò è importante il fatto che gli uffici giudiziari e gli ordini degli avvocati dei diversi fori stiano avviando delle tavole rotonde per la previsione di “buone prassi” nell’introduzione del nuovo processo amministrativo digitale.